Pubblicata nel B.U. 24 novembre 1983, n. 60 - Numero Straordinario.
(1) L'onere iniziale annuo del 5, rispettivamente 8 e 9,5 e rispettivamente 10 e 11,5%, previsto ai n. 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene aumentato al 6,5 rispettivamente 10% e rispettivamente 13% del capitale mutuato.
(2) 9)
(3) Alle domande presentate entro il 31 maggio 1983 si applicano gli oneri a carico del mutuatario previsti dalla normativa precedente.
Recano modifiche alla L.P. 2 aprile 1962, n. 4.