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a) Legge provinciale 7 giugno 1982, n. 221)
Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 15 giugno 1982, n. 27.

Art. 8 (Rifugi alpini esistenti)

(1)  I titolari di immobili qualificati rifugi alpini ai sensi della legge regionale 24 giugno 1957, n. 14, sono tenuti a comunicare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su appositi moduli predisposti e distribuiti dall'Assessorato competente, gli elementi necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge.

(2)  Qualora venga accertato che un rifugio alpino esistente non possiede i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 1 si procede d'ufficio alla revoca della qualifica di rifugio alpino. Ai titolari di tali immobili è consentita la prosecuzione dell'esercizio di rifugio alpino per la durata massima di un anno a decorrere dalla notificazione del relativo provvedimento.

(3)  Ai rifugi alpini esistenti che non possiedono i requisiti minimi di cui al terzo comma dell'articolo 1 è consentita la prosecuzione dell'esercizio per la durata massima di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con l'obbligo che vengano dotati dei requisiti minimi necessari. Agli esercizi che, trascorso tale periodo, non dispongono dei requisiti minimi, sarà revocata la qualifica di rifugio alpino.

(4)  Alla revoca di cui ai commi precedenti provvede l'Assessore competente sentita la consulta per le attività alpinistiche.9) 

9)
Vedi l'art. 7 della L.P. 20 giugno 1985, n. 9:

Art. 7

Gli immobili ai quali ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, sia stata o venga revocata la qualifica di rifugio alpino, possono essere ampliati nella misura massima prevista dall'undicesimo comma dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale, purché venga mantenuta la destinazione della ricettività turistica.

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