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a) Legge provinciale 7 giugno 1982, n. 221)
Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 15 giugno 1982, n. 27.

Art. 1 (Definizione)  

(1)  Sono rifugi alpini agli effetti della presente legge:

  1. gli edifici situati in alta montagna e di difficile accesso, sufficientemente attrezzati per il ricovero e il pernottamento degli alpinisti ed escursionisti;
  2. gli edifici che, oltre a possedere le caratteristiche di cui alla lettera a), dispongano di un'attrezzatura per un comodo pernottamento o anche per brevi soggiorni.

(2)  Si considerano di difficile accesso gli edifici raggiungibili attraverso sentieri, mulattiere e simili e che, in ogni caso, non siano accessibili tramite linee di trasporto funiviario in servizio pubblico ovvero strade di uso pubblico.

(3)  Si considerano sufficientemente attrezzati gli edifici dotati di servizio di cucina, di un locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande ovvero a soggiorno, di un locale destinato al pernottamento ed un locale destinato all'alloggio del gestore. I rifugi alpini devono, inoltre, essere forniti di adeguati servizi igienico-sanitari e di regola devono disporre di un locale di fortuna sempre aperto durante il periodo di chiusura.

(4)  I rifugi alpini devono essere ubicati in zone di effettivo interesse alpinistico, in modo da costituire utili basi di appoggio per escursioni o salite nella relativa zona.

(5)  I fabbricati situati in alta montagna, di difficile accesso e senza custode, appositamente allestiti per il riparo degli alpinisti, assumono la denominazione di bivacco. Al bivacco non si applicano le disposizioni del presente capo.

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