Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1980, n. 40.
(1) La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, rispetto a quelli derivanti dalle autorizzazioni di spesa recate dalla legge finanziaria per l'anno 1980 ed iscritti agli appositi capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 per l'applicazione delle leggi provinciali emendate con il presente provvedimento.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.