(1) I titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni delle sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, in atto all'entrata in vigore della presente legge, devono, entro 8 mesi dalla medesima, rinnovare la domanda di ricerca o di concessione ai sensi della presente legge. Scaduto il termine i provvedimenti si intendono ad ogni effetto decaduti.