Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1978, n. 47.
(1) Per l'espletamento delle funzioni inerenti al servizio è istituito, con effetto dal 1° gennaio 1976, il ruolo speciale del servizio di medicina preventiva materna e infantile con la dotazione organica per la carriera direttiva e di concetto indicata nella tabella annessa alla presente legge.
(2) I posti previsti dalla tabella organica di cui al precedente comma vengono coperti a norma delle disposizioni legislative e regolamentari provinciali vigenti e mediante l'inquadramento del personale della soppressa O.N.M.I. trasferito alla Provincia ai sensi dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, numero 698.
(3) Per l'accesso alle singole carriere e ai singoli posti previsti dalla tabella organica di cui sopra è richiesto il possesso dei seguenti titoli:
(4) Allo scopo di assicurare la continuità e l'efficienza delle attività relative al servizio, la Giunta provinciale può anche conferire incarichi a persone in possesso dei titoli di cui al precedente comma nei termini e con le modalità previste dall'articolo 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.