(1) Per il riconoscimento precoce di turbe dell'udito, del linguaggio e della vista nella prima infanzia vengono istituiti, con deliberazione della Giunta provinciale, servizi audiofonologici e ortottici.
(2) Possono anche essere istituiti servizi di altre specialità ove se ne ravvisi la necessità.
(3) I servizi di cui ai commi precedenti possono essere svolti in sedi già adibite a consultorio pediatrico e ostetrico-ginecologico. In tal caso la Provincia rimborsa ai comuni, oltre alle spese di pulizia dei locali e della biancheria d'uso, anche la quota relativa ai suddetti servizi delle altre spese previste dal secondo comma del precedente articolo 5, con l'esclusione delle spese per manutenzioni straordinarie.
(4) Gli stessi servizi possono esser svolti anche in sedi di proprietà della Provincia o in sedi affittate dalla Provincia. In tal caso tutti gli oneri previsti dal precedente articolo 5 sono a carico della Provincia.
(5) Per il riconoscimento precoce dei fattori genetici, che possono provocare minorazioni fisiche o psichiche, viene istituito con deliberazione della Giunta provinciale in collaborazione con centri specializzati, con i quali vengono stipulate apposite convenzioni, un servizio di consultazione genetica. Le relative spese sono a carico della Provincia.