In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 71)2)
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.
2)
Vedi l'art. 20, comma 4, della L.P. 17 maggio 2013, n. 8.

Art. 2 (Prestazioni e requisiti di accesso) 3)    delibera sentenza

(1)  4)

(2)  5)

(3)  La Provincia promuove il diritto allo studio attraverso:

  1. borse di studio ordinarie;
  2. borse di studio straordinarie;
  3. 6)
  4. refezioni scolastiche;
  5. libri di testo e assegno libri; 7)
  6. trasporti scolastici o altre facilitazioni di viaggio;
  7. assicurazione;
  8. servizi abitativi;
  9. 8)
  10. provvidenze a favore di bambini e giovani con disabilità; 9)
  11. ogni altro intervento atto a realizzare il diritto allo studio.

(4) Gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b), sono destinati ad alunni il cui nucleo familiare disponga di una situazione economica non superiore alla soglia stabilita con regolamento di esecuzione. 10)

(5) La valutazione della situazione economica avviene sulla base del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche. 11)

(6) Le condizioni di accesso alle prestazioni economiche di cui al comma 4 sono disciplinate con regolamento di esecuzione, con il quale viene determinato il valore della situazione economica (VSE) massimo ammissibile al fine di ottenere la prestazione. 12)  13)

(7)  Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, oltre alle misure previste al comma 3, la Provincia autonoma di Bolzano può realizzare direttamente interventi o conferire incarichi nonché acquistare beni e servizi nel rispetto delle disposizioni vigenti. 14)

massimeDecreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2020, n. 26 - Regolamento per le borse di studio ad alunni e alunne frequentanti scuole primarie o secondarie di I. o di II. grado oppure corsi di formazione professionale a tempo pieno
3)
La rubrica dell'art. 2 è stata così sostituita dall'art. 4, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
4)
L'art. 2, comma 1 è stato abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera d), della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
5)
L'art. 2, comma 2 è stato abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera d), della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
6)
La lettera c) dell'art. 2, comma 3 è stata abrogata dall'art. 36, comma 1, lettera d), della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
7)
La lettera e) dell'art. 2, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 4, comma 2, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
8)
La lettera i) dell'art. 2, comma 3 è stata abrogata dall'art. 36, comma 1, lettera d), della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
9)
La lettera j) dell'art. 2, comma 3, è stata così modificata dall'art. 4, comma 3, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
10)
L'art. 2, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 4, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12. Vedi anche l'art. 4, comma 12, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
11)
L'art. 2, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 4, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12. Vedi anche l'art. 4, comma 12, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
12)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
13)
L'art. 2, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 4, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
14)
L'art. 2, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 19, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1958, n. 1
ActionActionb) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7
ActionActionObiettivi e strumenti d'intervento
ActionActionArt. 1 (Obiettivi)
ActionActionArt. 2 (Prestazioni e requisiti di accesso)    
ActionActionArt. 3 (Aventi diritto)     
ActionActionArt. 3/bis 
ActionActionArt. 4 
ActionActionBorse di studio
ActionActionAltri servizi
ActionActionDisposizioni finali e transitorie
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 ottobre 1978, n. 18
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 gennaio 1993, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 12 luglio 2019, n. 18
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 9 dicembre 2019, n. 31
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2020, n. 38
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2021, n. 26
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 4 ottobre 2021, n. 34
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2022, n. 22
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2022, n. 30
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico