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d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 61)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque

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1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 48 (Restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica)

(1)  Lo spurgo e lo svuotamento dei dissabbiatori e degli invasi con un volume utile fino a 5.000 m³ sono eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'impatto per i corpi idrici a valle della presa. Lo spurgo e lo svuotamento vengono effettuati lentamente e con gradualità, in modo tale che la concentrazione dei solidi sospesi nel corpo idrico a valle della presa non superi 1 vol% (= 10 ml/l). La concentrazione dei solidi sospesi è misurata con cono Imhoff, che è anche lo strumento di calibrazione dei torbidimetri e corrisponde al parametro “materiali sedimentabili”. 15)

(2)  Dopo l'asportazione del materiale sedimentato nel dissabbiatore dè previsto un adeguato lavaggio dell'alveo con deflusso naturale, lasciando aperte le paratoie per un lasso di tempo sufficiente a ripristinare le condizioni originarie dell'alveo ed a creare substrati favorevoli alla riproduzione ittica.

(3)  Il ripristino del regime di Deflusso Minimo Vitale avviene lentamente e gradualmente in un lasso di tempo di almeno un'ora, al fine di ridurre al minimo le morie di pesci nelle aree laterali destinate a prosciugarsi.

(4)  Nuove derivazioni d'acqua, in grado di produrre energia di punta e quindi di provocare un deflusso a pulsazione a valle della restituzione, possono essere autorizzate soltanto nel caso in cui a valle della restituzione siano previste misure di mitigazione del deflusso a pulsazione, volte a garantire gli obiettivi di qualità del corso d'acqua e le previsioni del piano di tutela delle acque. In ogni caso, il rapporto massimo tra le portate di magra e morbida artificiale non può essere superiore ad un valore di 1::3. Qualora, nel caso di rinnovo di concessioni di derivazione d'acqua esistenti, il rapporto sopraindicato venga già superato, non è ammesso un peggioramento della situazione esistente e, per quanto possibile, sono previste misure volte attea ridurre il deflusso a pulsazione.

(5)  L'utilizzo dell'acqua turbinata per il raffreddamento degli impianti e delle macchine della centrale idroelettrica è ammesso, a condizione che vengano adottate misure idonee a evitare inquinamenti della stessa e a mantenere la variazione della temperatura da monte a valle del punto di immissione inferiore a 1° C. In tal caso non è richiesta l'autorizzazione allo scarico di cui all'articolo 39 della legge provinciale.

(6)  I progetti di nuove derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico e la documentazione per il rinnovo di concessioni esistenti contengono le informazioni necessarie in merito al rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. Eventuali prescrizioni volte a garantire il rispetto delle presenti disposizioni sono contenute nel parere di cui all'articolo 47 della legge provinciale ed inserite nella concessione di derivazione.

15)
L'art. 48, comma 1, capo IV,è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1,  del D.P.P. 24 novembre 2020, n. 44.
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