(1) È vietata la restituzione in acque superficiali e in fognatura dei fluidi di spurgo in eccesso derivanti da sondaggi e perforazioni.
(2) Qualora per sondaggi e perforazioni venga utilizzata come fluido di spurgo solo acqua priva di additivi, lo smaltimento delle acque in eccesso può essere effettuato mediante idonei bacini di infiltrazione situati nei pressi della perforazione.
(3) L'esecuzione di sondaggi e perforazioni mediante l'aggiunta di additivi è consentita, previa verifica della loro compatibilità ambientale e con riciclo dei fluidi di spurgo. Lo scarico di tali fluidi in un corpo idrico e in fognatura è vietato. Essi vanno smaltiti in conformità alle disposizioni della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”, e successive modifiche.
(4) Per lo spurgo di chiarificazione di sondaggi e perforazioni vigono le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. L'immissione dei fluidi di spurgo di chiarificazione in un corpo idrico è ammessa solamente se vengono rispettati i valori limite di emissione di cui agli allegati D e G della legge provinciale. 17)