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d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 61)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque

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1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 42 (Immissione di acque meteoriche sul suolo o nel sottosuolo)

(1)  L'immissione delle acque meteoriche sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo tramite dispersione è realizzata sfruttando il più possibile lo strato di terreno non saturo. Sono da adottare, di regola, sistemi di infiltrazione superficiale ed in particolare quei sistemi in cui l'infiltrazione avviene attraverso uno strato di terreno organico rinverdito, se necessario anche combinati con sottostanti drenaggi di dispersione. Per i sistemi funzionanti tramite fosse o bacini di dispersione, lo strato superficiale di terreno organico rinverdito ha uno spessore di almeno 20 cm. Per le acque meteoriche inquinate, la dispersione avviene sempre mediante il passaggio attraverso uno strato di terreno organico rinverdito.

(2)  Sistemi di infiltrazione quali pozzi perdenti, tubi drenanti o trincee drenanti, in cui la dispersione avviene direttamente nel sottosuolo, possono essere adottati solamente, quando la realizzazione di sistemi di infiltrazione superficiale non sia possibile ed esclusivamente per la dispersione delle acque meteoriche classificate come non inquinate, moderatamente inquinate e per quelle inquinate. In particolare per le acque meteoriche moderatamente inquinate e per quelle inquinate tali sistemi possono essere ammessi soltanto, quando anche l'immissione in acque superficiali non sia possibile. Prima della loro dispersione direttamente nel sottosuolo, le acque meteoriche sono sottoposte almeno ai seguenti pretrattamenti:

  1. acque meteoriche moderatamente inquinate, derivanti da superfici inferiori a 500 m²: pozzetto fanghi, eccetto le acque di seconda pioggia;
  2. acque meteoriche moderatamente inquinate, derivanti da superfici superiori a 500 m²: separatore di classe II secondo la norma UNI EN 858-1 o trattamento equivalente;
  3. acque meteoriche inquinate, derivanti da superfici inferiori a 500 m²: separatore di classe II secondo la norma UNI EN 858-1 o trattamento equivalente;
  4. acque meteoriche inquinate, derivanti da superfici superiori a 500 m²: separatore di classe I secondo la norma UNI EN 858-1 o trattamento equivalente.

(3)  La realizzazione di pozzi perdenti nei piani interrati è ammessa esclusivamente per le acque meteoriche non inquinate provenienti dai tetti, dato che si riduce lo spessore di filtrazione attraverso il sottosuolo insaturo ed in caso di inquinamenti gli interventi di bonifica risulterebbero complessi ed onerosi.

(4)  Per la dispersione è garantito uno spessore minimo di infiltrazione pari a un metro prima che l'acqua raggiunga il livello massimo della falda freatica. L'immissione diretta delle acque meteoriche nelle acque sotterranee è vietata.

(5)  La dispersione è realizzata, di norma, in modo "decentrato", in corrispondenza o in prossimità delle aree scolanti.

(6)  Nelle aree di tutela di acque potabili possono vigere prescrizioni particolari. Di norma, nelle zone di tutela II, è ammessa soltanto l'infiltrazione di acque meteoriche non inquinate o moderatamente inquinate tramite sistemi di infiltrazione attraverso strati di terreno organico rinverdito.

(7)  Le acque meteoriche provenienti da superfici in rame, zinco e piombo, non rivestite, con superficie superiore a 100 m² sono pretrattate con filtri idonei a trattenere i metalli pesanti, ad esempio filtri a zeolite, se è prevista la dispersione direttamente nel sottosuolo.

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