(1) I sistemi di smaltimento di acque meteoriche sistematicamente inquinate, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non conformi alle disposizioni dello stesso, sono adeguati entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il relativo progetto è presentato al comune entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(2) Il piano di tutela delle acque definisce gli ulteriori casi in cui, al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale o a causa della destinazione specifica dei corpi idrici, è richiesto l'adeguamento delle immissioni esistenti.
(3) In riferimento allo stato qualitativo dei corpi idrici ed ai carichi inquinanti immessi, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere misure e interventi atti ad adeguare le immissioni esistenti alle disposizioni del presente capo.