(1) L’atto di liquidazione informatica è corredato da documentazione giustificativa digitalizzata e da una dichiarazione, firmata digitalmente dal direttore d’ufficio competente, attestante la sussistenza e la validità di eventuali ulteriori presupposti della liquidazione.
(2) Nel caso di contributi o altre provvidenze economiche comunque denominate e delle liquidazioni relative ai servizi economali di cui all’articolo 54 della legge di contabilità, la documentazione giustificativa è sostituita dalla dichiarazione menzionata al comma 1.3)