(1) La liquidazione informatica sostituisce la liquidazione della spesa e la richiesta di emissione del titolo di pagamento in forma cartacea previste dall’articolo 49 della legge di contabilità.
(2) A seguito della sottoscrizione con firma digitale, le liquidazioni informatiche sono immediatamente e automaticamente trasmesse e messe a disposizione della struttura provinciale competente per l’emissione del titolo di pagamento di cui all’articolo 49 della legge di contabilità.
(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle spese la cui liquidazione sia contestuale all’impegno.3)