(1)Il gestore ha facoltà di non osservare alcun giorno di riposo ovvero di osservare fino a due giorni di riposo settimanale, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla notificazione dell’avvenuta determinazione.
(2) I giorni di riposo settimanali non devono essere osservati nei seguenti casi:
(3) In caso di particolari esigenze stagionali o di evenienze locali, il sindaco può sospendere l’obbligo del giorno o dei giorni di riposo per un determinato periodo di tempo, anche solo a favore di taluni esercizi specifici.7)