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a) Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 , n. 213/1.41)
Disciplina dell'orario degli esercizi pubblici

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1)
Pubblicato nel B.U. 3 ottobre 2006, n. 40.

Art. 3 (Orari speciali)

(1) L'orario di esercizio, stabilito con la licenza di esercizio, potrà essere sempre modificato su istanza o d'ufficio.

(2) È facoltà del Presidente della Provincia di posticipare l'orario di chiusura, salvo la facoltà del sindaco di concedere autorizzazioni giornaliere di posticipare l'orario di chiusura solo in occasione di speciali evenienze locali o per particolari motivi di interesse pubblico.  In questi ultimi casi il sindaco può autorizzare il prolungamento dell'orario fino alle ore 5.00 anche ai locali da ballo. 6)

(3) Per motivi di ordine e sicurezza pubblica sempre potrà essere disposto un orario d'esercizio ridotto.

6)
L'art. 3, comma 2, è stato integrato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 14 luglio 2016, n. 18.