Pubblicato nel B.U. 13 maggio 2003, n. 19.
La società garantisce alla Provincia autonoma di Bolzano, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere alla Provincia autonoma di Bolzano stessa per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'articolo. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'autorizzazione a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso la Provincia derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo.