Pubblicato nel B.U. 13 maggio 2003, n. 19.
Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, la Provincia - con richiesta motivata inviata anche all'impresa - inviterà la società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'articolo. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:
Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'articolo. 9.
Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
Dopo ogni pagamento effettuato dalla società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla società stessa.