(1) Per ogni impianto deve essere redatto un programma di manutenzione delle parti, sia meccaniche che elettriche, comprendente i lavori di manutenzione prescritti dal costruttore.
(2) L'impianto deve essere sottoposto, sotto la responsabilità del capo servizio, alle verifiche e prove giornaliere e settimanali stabilite nel regolamento di esercizio. Qualora venissero accertate anomalie tali da destare dubbi circa la sicurezza delle persone, l'impianto non può essere attivato.
(3) Se l'impianto viene montato dopo essere stato immagazzinato o spostato su altro tracciato, esso va sottoposto, a cura del tecnico responsabile, a verifiche e prove atte a constatare che sia nelle condizioni di poter effettuare un servizio in piena sicurezza. Copia della relazione sulle verifiche e prove effettuate è inviata al sindaco territorialmente competente prima di una eventuale riattivazione dell'impianto, indicando se esso può essere riaperto.
(4) Oltre alle verifiche e prove di cui ai commi precedenti, il tecnico responsabile deve far effettuare, anche sulla base delle indicazioni del costruttore, tutte quelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie in relazione allo stato dell'impianto e che sono prescritte dal costruttore.
(5) Ogni cinque anni l'impianto deve essere sottoposto ad una revisione speciale, ove si provvede in particolare a effettuare controlli appropriati su tutti gli elementi interessanti la sicurezza, sulla base del programma predisposto dal costruttore.
(6) I risultati di tutte le verifiche e prove periodiche effettuate sono annotati nel libro giornale predisposto dal tecnico responsabile.
(7) Ove siano state eseguite opere di modifica non sostanziali sull'impianto devono essere effettuate verifiche e prove straordinarie dal tecnico responsabile. In caso di modifiche sostanziali che riguardano le norme tecniche di sicurezza di cui al capo II, deve essere effettuato un nuovo collaudo ai sensi dell'articolo 18.