(1) Qualora venga accertata la presenza di una portata residua inferiore al 70 per cento di quella fissata per la salvaguardia del habitat acquatico, il direttore della struttura competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria dispone l'incameramento del quindici per cento della cauzione.
(2) Nel caso di reiterazione della violazione di cui al comma 1 viene incamerato un ulteriore 35% della cauzione ed in caso di ulteriore violazione della stessa disposizione l'importo rimanente.