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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 191)
Regolamento relativo alla pesca

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.

Art. 29 (Disposizioni transitorie e finali)

(1) Le licenze di pesca già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento a persone di età inferiore ad otto anni conservano la loro validità.

(2) In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, ed al fine di consentire un graduale adeguamento alle limitazioni contenute nel presente regolamento l'ufficio può continuare ad approvare fino al 31 dicembre 2005 piani di coltivazione che prevedano il rilascio dello stesso numero di permessi annuali come fissati per l'anno 2000.

(3) Il presente regolamento entra in vigore con il 1° luglio 2001. In pari data è abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 24 gennaio 1979, n. 6, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione .È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.