(1) Contro la decisione dell'ente può essere presentato ricorso, entro 45 giorni dalla comunicazione, alla Sezione ricorsi di cui all'articolo 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche. 145)
(2) Il ricorso è ammesso esclusivamente per motivi di legittimità; in caso di suo accoglimento, la sezione ricorsi annulla le decisioni impugnate e provvede nel merito. 146)