(1) Le prestazioni di assistenza economica sociale sono concesse e le tariffe sono integrate su domanda dell’interessato o del suo rappresentante legale oppure, in caso di giustificato motivo, d’ufficio. 132)
(2) Per le prestazioni di assistenza economica sociale, se la domanda è presentata entro il 20° giorno del mese, la prestazione viene erogata con decorrenza dal primo giorno dello stesso mese, se la domanda è presentata dopo il 20° giorno del mese, la prestazione viene erogata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
(3) L’integrazione della tariffa di cui all’articolo 43 avviene a partire dalla data della domanda. Nel caso in cui la prima domanda venga presentata entro 30 giorni dall’accoglimento dell’utente in una struttura, l’integrazione della tariffa avviene dalla data dell’accoglimento. Se una domanda viene presentata entro 30 giorni dalla scadenza della precedente domanda per la stessa compartecipazione tariffaria, l’integrazione decorre dalla data della scadenza della domanda precedente.
(4) Non sono erogate prestazioni economiche o agevolazioni tariffarie da parte dell’ente pubblico, di importo inferiore agli importi minimi fissati annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.
(5) Salvo quanto previsto al comma 5-bis, la domanda di concessione di prestazioni di assistenza economica sociale o di agevolazione tariffaria è archiviata se non è completa di tutti i dati e i documenti previsti e non è integrata, senza giustificati motivi, entro 15 giorni dalla relativa richiesta. 133)
(5-bis) Se la domanda di agevolazione tariffaria non è completa di tutti i dati e i documenti relativi ai singoli nuclei familiari collegati, ove sia prevista la loro partecipazione, e la domanda stessa non è integrata, senza giustificati motivi, entro 15 giorni dalla relativa richiesta, la compartecipazione tariffaria è calcolata esclusivamente per i nuclei familiari dichiaranti; la parte residua della tariffa è addebitata ai nuclei familiari non dichiaranti. 134)
(6) 135)
(7) La decisione dell’ente pubblico competente, relativa al pagamento delle tariffe da parte dei singoli nuclei familiari, è valida per un periodo massimo di dodici mesi.
(8) Nel caso di sostanziali variazioni di entrata, variazioni patrimoniali o delle tariffe nel corso dell’anno, l’ente pubblico competente, su richiesta dell’interessato o di propria iniziativa, può valutare nuovamente la situazione economica e rideterminare la misura dell’intervento. 136) 137)
(9) Per la determinazione della variazione e per la valutazione della situazione economica di cui al comma 8, il patrimonio attuale è valutato con riferimento alla situazione esistente alla fine del mese precedente a quello in cui è stata presentata la domanda di prestazione. 138)