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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale31 luglio 2000, n. 291)
Regolamento all'ordinamento forestale

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

Art. 2 (Soppressione del vincolo)

(1)  Qualora il direttore dell’ispettorato forestale ravvisi in venir meno dei presupposti per il mantenimento del vincolo, propone al direttore dell’ufficio pianificazione forestale la soppressione del vincolo sui relativi terreni. In tal caso si applica il procedimento previsto dall’articolo 1. 4)

(2)  Il vincolo è soppresso all'entrata in vigore della delibera di approvazione del piano urbanistico comunale da parte della Giunta provinciale, qualora il piano urbanistico nuovo, rielaborato o una sua variante preveda per una superficie come destinazione urbanistica una tra le seguenti tipologie:

  1. zone residenziali,
  2. zone per insediamenti produttivi,
  3. zone destinate alla lavorazione di ghiaia,
  4. zone per impianti turistici,
  5. zone per attrezzature collettive,
  6. zone per attrezzature collettive sovracomunali,
  7. parcheggio pubblico,
  8. zona di verde pubblico,
  9. parco giochi per bambini,
  10. infrastrutture ed aree per la viabilità all'interno dei centri edificati stabiliti nel rispetto della normativa vigente.

(3)  Nei casi di cui al comma 2 l'ufficio competente della Ripartizione urbanistica provvede alla trasmissione della documentazione grafica all'ufficio della Ripartizione foreste competente per la pianificazione forestale.

4)
L'art. 2, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 19 dicembre 2013, n. 40.