(1) Qualora il direttore dell’ispettorato forestale ravvisi in venir meno dei presupposti per il mantenimento del vincolo, propone al direttore dell’ufficio pianificazione forestale la soppressione del vincolo sui relativi terreni. In tal caso si applica il procedimento previsto dall’articolo 1. 4)
(2) Il vincolo è soppresso all'entrata in vigore della delibera di approvazione del piano urbanistico comunale da parte della Giunta provinciale, qualora il piano urbanistico nuovo, rielaborato o una sua variante preveda per una superficie come destinazione urbanistica una tra le seguenti tipologie:
(3) Nei casi di cui al comma 2 l'ufficio competente della Ripartizione urbanistica provvede alla trasmissione della documentazione grafica all'ufficio della Ripartizione foreste competente per la pianificazione forestale.