Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2000, n. 34.
(1) Le disponibilità di cassa temporaneamente non necessarie per l'erogazione delle prestazioni dovute, o per pagare le altre spese, devono essere impiegate in depositi bancari o altre emissioni o operazioni bancarie a breve termine, oppure investite in valori mobiliari sui mercati regolamentati sia in Italia che nei paesi membri dell'Unione Europea, nonché in fondi d'investimento o assicurativi nazionali ed esteri ammessi al collocamento sul territorio italiano. Tutti gli investimenti devono avere idonei requisiti di liquidità, di sicurezza e di redditività.
(2) La gestione delle eccedenze disponibili può essere affidata ad intermediari autorizzati ai sensi della legge.
(3) Il direttore della Ripartizione servizio sociale indice una gara tra i gestori per assegnare al vincitore unico o a più vincitori il fondo intero o parte di esso, che è destinato all'investimento.6)
(4) Dal programma annuale per la gestione del fondo di previdenza integrativa deve risultare l'impiego delle disponibilità, tenuto conto degli impegni finanziari gravanti sul fondo alle varie scadenze durante l'esercizio.
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 3 novembre 2003, n. 51.