Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2000, n. 34.
(1) Il rendiconto annuale con i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale è redatto secondo lo schema approvato dalla Giunta provinciale.
(2) Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta provinciale approva il rendiconto della gestione per l'esercizio precedente, previo riscontro della Ripartizione provinciale finanze e bilancio. Il rendiconto è accompagnato dalla relazione sull'attività svolta durante l'esercizio di riferimento.5)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 21 del D.P.P. 3 novembre 2003, n. 51.