(1) Le costruzioni ad uso aziendale di cui all'articolo 107, primo comma della legge urbanistica provinciale sono le seguenti:
(2) I fabbricati rurali vengono realizzati nella misura necessaria e sufficiente per la raccolta, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli del luogo che il coltivatore diretto rispettivamente il proprietario dell'azienda produce sui fondi da lui coltivati o affittati, rispettivamente di sua proprietà, nonché per il ricovero del bestiame che lo stesso può allevare secondo la buona tecnica agraria su tali fondi.
(3) Per il calcolo del fabbisogno dei vani per macchine, per depositi per anticrittogamici e carburanti ed altro si fa riferimento ai criteri ed alle modalità per agevolare gli investimenti edili in agricoltura deliberati dalla Giunta provinciale.14)