(1) Nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino e nel bosco è consentita la realizzazione di volume interrato con funzione accessoria all'edificio esistente nell'ambito dell'area di pertinenza determinata in misura pari al quintuplo della superficie coperta dell'edificio stesso. Le rampe di accesso non devono superare la larghezza di metri 5.