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e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1994, n. 331)
Regolamento di esecuzione dell'articolo 22 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18: Iscrizione nell'elenco provinciale degli esperti della sicurezza: regolamentazione delle modalità di accesso"

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1)

Pubblicato nel B.U. 23 agosto 1994, n. 38.

Art. 2 (Programma dei corsi per esperti della sicurezza)

(1) I corsi per esperti della sicurezza devono avere un numero di ore di insegnamento non minore di centoventi, ottenibile anche con la somma di più corsi.

(2) Il programma dei corsi per esperti della sicurezza deve contenere gli argomenti di seguito indicati:

  • a)  introduzione alla tutela del lavoro;
  • b)  legislazione sulla tutela del lavoro e norme tecniche di sicurezza; compiti e attribuzioni delle autorità competenti e degli ispettori del lavoro;
  • c)  fondamenti della tutela del lavoro: compiti delle parti sociali e dei loro rappresentanti;
  • d)  assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • e)  documentazione prescritta e notifiche alle autorità competenti;
  • f)  responsabilità penale e civile;
  • g)  procedimento penale in seguito ad infortunio sul lavoro dal punto di vista del diritto del lavoro;
  • h)  prevenzione degli infortuni quale compito specifico dei dirigenti;
  • i)  legge sugli esperti della sicurezza;
  • j)  elaborazione e adattamento degli obblighi di legge e delle norme tecniche in una forma e al livello comprensibili ai destinatari;
  • k)  impianti soggetti a verifica in base alle leggi di prevenzione degli infortuni, alle leggi sugli ascensori, sugli impianti a pressione e le caldaie a vapore;
  • l)  costruzione, funzionamento, manutenzione e vigilanza tecnica degli ascensori;
  • m)  pericoli derivanti dalla corrente elettrica: provvedimenti di protezione e norme;
  • n)  pericoli derivanti dalle cariche elettrostatiche;
  • o)  impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione e di incendio;
  • p)  prevenzione degli infortuni nei trasporti interni aziendali;
  • q)  provvedimenti fondamentali di prevenzione nella lavorazione del legno;
  • r)  prevenzione degli infortuni nella lavorazione e trasformazione dei metalli; prevenzione infortuni nella saldatura e nel taglio;
  • s)  conservazione nell' azienda di sostanze liquide infiammabili e indicazioni per la tutela dell'ambiente;
  • t)  prevenzione degli infortuni nei laboratori;
  • u)  norme di prevenzione degli infortuni nei lavori con pericolo di caduta;
  • v)  sicurezza del lavoro nelle officine per autoveicoli;
  • w)  sicurezza nei lavori edili;
  • x)  uso sicuro dei mezzi di sollevamento;
  • y)  servizio di medicina del lavoro: compiti e collaborazione con gli esperti della sicurezza;
  • z)  malattie professionali e attività del servizio multizonale per la medicina del lavoro;
  • aa)  protezione tecnica dalle radiazioni; raggi X e radiazioni di isotopi radioattivi;
  • bb)  norme da osservare nella produzione e nell' uso di sostanze pericolose;
  • cc)  misurazioni di sostanze pericolose (gas, vapori, polveri);
  • dd)  protezione delle vie respiratorie;
  • ee)  misurazione del rumore;
  • ff)  ipoacusia e sua prevenzione;
  • gg)  abbigliamento da lavoro e indumenti protettivi;
  • hh)  configurazione del luogo di lavoro;
  • ii)  introduzione all' ergonomia;
  • jj)  principi di prevenzione degli incendi e delle esplosioni;
  • kk)  protezione antincendio preventiva (prevenzione) e attiva (lotta) nell' azienda;
  • ll)  accertamento, statistiche e analisi degli infortuni;
  • mm)  psicologia e comportamento quali fattori rilevanti nella sicurezza del lavoro;
  • nn)  conseguenze economiche degli infortuni sul lavoro e determinazione del loro costo;
  • oo)  riconoscimento dei rischi e metodi per la prevenzione degli infortuni;
  • pp)  nuove strategie per la prevenzione degli infortuni;
  • qq)  organizzazione dell' azienda e sicurezza integrata del lavoro;
  • rr)  sicurezza del lavoro e difesa dell' ambiente: collaborazione nell'azienda.
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ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1993, n. 13 —
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1994, n. 33
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