(1) Al fine dell'iscrizione nell'elenco provinciale degli esperti della sicurezza sono riconosciuti i seguenti corsi regolarmente e proficuamente frequentati:
- a) corsi completi per esperti della sicurezza del "Bayerisches Landesinstitut für Arbeitsschutz" di Monaco di Baviera;
- b) corsi completi per esperti della sicurezza delle "Berufsgenossenschaften" in Germania;
- c) corsi sulla prevenzione degli infortuni e l' igiene del lavoro organizzati dal "Centro Sicurezza Applicata all'Organizzazione" (CSAO), presso l'Istituto Elettrotecnico Nazionale "Galileo Ferraris" di Torino, per una durata complessiva non minore di centoventi ore di lezione. I corsi di durata minore contribuiscono all'ammontare complessivo, se sommati ad altri corsi riconosciuti:
- d) corsi sulla prevenzione degli infortuni e l' igiene del lavoro organizzati dal "Centro Italiano di Direzione Aziendale" (CEIDA), in Roma, per una durata complessiva non minore di centoventi ore di lezione. I corsi di durata minore contribuiscono all'ammontare complessivo, se sommati ad altri corsi riconosciuti;
- e) corsi sulla sicurezza e l' igiene del lavoro organizzati dall' "Allgemeine Unfallversicherungsanstalt" (AUVA) in Austria, per una durata complessiva non minore di centoventi ore di lezione. I corsi di durata minore contribuiscono all'ammontare complessivo, se sommati ad altri corsi riconosciuti.
(2) Per il riconoscimento di corsi non elencati al comma 1, l'aspirante all'iscrizione nell'elenco provinciale degli esperti della sicurezza deve presentare gli attestati di regolare e proficua frequenza, corredati dai programmi dettagliati, ai fini della loro valutazione da parte della commissione provinciale di cui all'articolo 22, comma 2, della legge.
(3) Coloro che hanno frequentato corsi ritenuti idonei al riconoscimento, da parte della commissione provinciale, di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 1993, con un numero di ore di lezione non minore di sessanta, possono essere iscritti nell'elenco provinciale degli esperti della sicurezza.