(1) I dati, raccolti a termini del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, idonei a rilevare l'appartenenza o l'aggregazione ad un gruppo linguistico, sono trattati dalle competenti strutture provinciali mediante operazioni ordinarie per le finalità previste dagli articoli 65, 68 e 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sono diffusi, per le finalità connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come disciplinate dalla legge provinciale 9 giugno 2008, n. 3.13)