(1) In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le schede e gli elenchi con le modalità di trattamento e le misure di sicurezza attivate sul sito www.provincia.bz.it/privacy, ed aggiornate entro il 28 febbraio di ogni anno dalle singole unità organizzative provinciali, identificano i tipi di dati personali, sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento presso la Provincia autonoma di Bolzano, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico sensibili di cui agli articoli 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 85, 86, 95 e 112 del citato decreto legislativo.
(2) L'elenco dei trattamenti e le schede dell'amministrazione provinciale di cui al comma 1 sono approvate dal Direttore generale pro tempore, sentito il Garante per la Protezione dei dati personali per quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.11)
(3) L'elenco dei trattamenti e le schede redatte con il sistema informatico centralizzato sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione provinciale.
(4) I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, in particolare nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
(5) Le operazioni individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificato e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
(6) Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).12)