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f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 211)
Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del trattamento dei dati personali 2)

1)
Pubblicato nel B.U. 19 luglio 1994, n. 32.
2)
Il titolo è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 28 dicembre 1999, n. 70.

Titolo I 3)

3)
Il Titolo I è stato abrogato dall'art. 57, comma 1, del D.P.P. 13 gennaio 2020, n. 4.

Titolo II4)
Trattamento dei dati personali nelle strutture organizzative della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige

Capo I
Disposizioni generali

Art. 10 (Responsabili del trattamento)      delibera sentenza

(1)Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono responsabili del trattamento dei dati personali:

  1. i dipartimenti, le ripartizioni o altra struttura organizzativa per legge definita equivalente almeno alla ripartizione per compiti e funzioni, in persona del direttore pro tempore;
  2. nel caso in cui il direttore di cui alla lettera a) abbia autorizzato un ufficio da esso dipendente ad istituire una propria sede di protocollo ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 novembre 2011, n. 38: l’ufficio, in persona del direttore pro tempore;
  3. per le scuole: le persone designate dal titolare, oppure il dirigente scolastico pro tempore;
  4. per gli enti strumentali: le persone designate dal titolare, oppure il direttore pro tempore.5)
massimeDelibera 26 luglio 2016, n. 846 - Approvazione del Regolamento per l'utilizzo del sistema integrato di videosorveglianza degli uffici centrali della Provincia autonoma di Bolzano
5)
L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 13 giugno 2005, n. 26; le lettere c) e d) sono state successivamente modificate dall'art. 1 del D.P.P. 9 marzo 2007, n. 20. Infine l'intero art. 10 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 21 luglio 2014, n. 25.

Art. 11 (Obblighi di sicurezza e vigilanza sul trattamento dei dati)    delibera sentenza

(1)In relazione al trattamento di dati personali effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati da parte delle strutture organizzative della Provincia, il responsabile del trattamento adotta e promuove i provvedimenti necessari ad assicurare l’osservanza degli obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle misure minime di sicurezza prescritte ai sensi degli articoli da 33 a 36 nonché del disciplinare tecnico di cui all’allegato B del decreto stesso.

(2)  Il Direttore generale provvede alle comunicazioni periodiche al Garante per la protezione dei dati personali e alle relative misure di coordinamento e di aggiornamento poste a carico del titolare dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine egli è sentito sui provvedimenti da adottarsi ai sensi del comma 1.

(3)  L’Organismo di valutazione vigila sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

(4)  Il rilascio delle credenziali di autenticazione volte a consentire l’accesso alle banche dati provinciali da parte di terzi è subordinato alla verifica effettuata dal Direttore generale in ordine alla completezza, regolarità e legittimità delle richieste di accesso presentate, ferma restando l’osservanza delle misure minime di sicurezza di cui al comma 1. 6)

massimeDelibera 26 luglio 2016, n. 846 - Approvazione del Regolamento per l'utilizzo del sistema integrato di videosorveglianza degli uffici centrali della Provincia autonoma di Bolzano
6)
L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 13 giugno 2005, n. 26; il comma 1 è stato successivamente modificato dall'art. 2 del D.P.P. 9 marzo 2007, n. 20; il comma 2 è stato abrogato dall'art. 7 del D.P.P. 9 marzo 2007, n. 20; Infine l'intero art. 11 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 21 luglio 2014, n. 25.

Art. 12 (Incaricati del trattamento e responsabili esterni)  

(1)I responsabili del trattamento designano per iscritto i singoli funzionari incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nell’incarico sono indicati l’ambito del trattamento consentito e le norme da osservare, incluse quelle in materia di accesso ai documenti amministrativi.

(2)  Ai soggetti esterni, designati dal titolare quali responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere trasmessi dati personali esclusivamente per il conseguimento delle finalità oggetto dell’incarico e lo svolgimento delle funzioni conferite dalla Provincia.

(3)  I responsabili e gli incaricati esterni sono inseriti nell’apposita sezione del piano di sicurezza in essere.

(4)  È responsabile del trattamento dei dati personali svolto nell’ambito della “Rete civica” della Provincia l’ente o la società convenzionata per la gestione della rete stessa.7)

7)
L'art. 12 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 13 giugno 2005, n. 26; i commi 2, 3 e 4 sono stati successivamente modificati dall'art. 3 del D.P.P. 9 marzo 2007, n. 20. Infine l'intero 12 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 21 luglio 2014, n. 25.

Art. 13 (Informativa agli interessati)   

(1) L'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può essere resa per iscritto o in via orale, o mediante l'utilizzo di avvisi al pubblico.

(2) I moduli resi disponibili al pubblico anche in via telematica contengono l'informativa agli interessati di cui al comma 1.8)

8)
L'art. 13 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 13 giugno 2005, n. 26.

Art. 14 (Trattamento con strumenti elettronici o comunque automatizzati)

(1)Nell'osservanza degli obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle misure minime di sicurezza adottate ai sensi degli articoli da 33 a 36 e del disciplinare tecnico di cui all’allegato B del decreto stesso, le strutture organizzative trattano i dati personali procedendo all'elaborazione ed all'archiviazione con strumenti elettronici o comunque automatizzati e possono procedere alla comunicazione o alla diffusione dei dati personali anche in via telematica, se e nei limiti in cui la comunicazione o la diffusione sono ammesse.9)

9)
L'art. 14 è stato prima sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 13 giugno 2005, n. 26, e poi dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 21 luglio 2014, n. 25.

Capo II
Trattamento di dati sensibili e giudiziari10)

Art. 15 (Individuazione dei tipi di dati trattati e delle operazioni eseguibili)  

(1) In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le schede e gli elenchi con le modalità di trattamento e le misure di sicurezza attivate sul sito www.provincia.bz.it/privacy, ed aggiornate entro il 28 febbraio di ogni anno dalle singole unità organizzative provinciali, identificano i tipi di dati personali, sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento presso la Provincia autonoma di Bolzano, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico sensibili di cui agli articoli 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 85, 86, 95 e 112 del citato decreto legislativo.

(2) L'elenco dei trattamenti e le schede dell'amministrazione provinciale di cui al comma 1 sono approvate dal Direttore generale pro tempore, sentito il Garante per la Protezione dei dati personali per quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.11)

(3) L'elenco dei trattamenti e le schede redatte con il sistema informatico centralizzato sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione provinciale.

(4) I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, in particolare nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

(5) Le operazioni individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificato e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

(6) Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).12)

11)
L'art. 15, comma 2, è stato così modificato dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 21 luglio 2014, n. 25.
12)
L'art. 15 è stato così sostituito dall'art. 5 del D.P.P. 9 marzo 2007, n. 20.

Art. 16 (Appartenenza linguistica)

(1) I dati, raccolti a termini del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, idonei a rilevare l'appartenenza o l'aggregazione ad un gruppo linguistico, sono trattati dalle competenti strutture provinciali mediante operazioni ordinarie per le finalità previste dagli articoli 65, 68 e 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sono diffusi, per le finalità connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come disciplinate dalla legge provinciale 9 giugno 2008, n. 3.13)

13)
L'art. 16 è stato sostituito dall'art. 6 del D.P.P. 9 marzo 2007, n. 20, e successivamente dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 28 luglio 2008, n. 36.

Art. 17 14)

14)
L'art. 17 è stato abrogato dall'art. 7 del D.P.P. 9 marzo 2007, n. 20.

Art. 18 15)

15)
L'art. 18 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 13 giugno 2005, n. 26, e successivamente abrogato dall'art. 7 del D.P.P. 9 marzo 2007, n. 20.

Art. 19 16)

16)
L'art. 19 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 13 giugno 2005, n. 26, e successivamente abrogato dall'art. 7 del D.P.P. 9 marzo 2007, n. 20.

Art. 20 17)

17)
L'art. 20 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 13 giugno 2005, n. 26, e successivamente abrogato dall'art. 7 del D.P.P. 9 marzo 2007, n. 20.

Art. 21 18)

18)
L'art. 21 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 13 giugno 2005, n. 26, e successivamente abrogato dall'art. 7 del D.P.P. 9 marzo 2007, n. 20.
10)
La denominazione del capo II è stata sostituita dall'art. 4 del D.P.P. 9 marzo 2007, n. 20.

Capo III
Trattamento e accesso ai dati personali nell'ambito del Sistema Informativo Lavoro Provinciale (SILP) e della Banca dati provinciale degli assistibili (BDPA)19)

Art. 22 20)

20)
L'art. 22 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 13 giugno 2005, n. 26, e successivamente abrogato dall'art. 7 del D.P.P. 9 marzo 2007, n. 20.
19)
La rubrica è stata sostituita dall'art. 2 del D.P.P. 13 giugno 2005, n. 26.

Capo IV
Norme finali21)

Art. 23 22)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

22)
L'art. 23 è stato aggiunto dall'art. 3 del D.P.P. 13 giugno 2005, n. 26, e successivamente abrogato dall'art. 7 del D.P.P. 9 marzo 2007, n. 20
21)
Il capo IV è stato aggiunto dall'art. 3 del D.P.P. 13 giugno 2005, n. 26.
4)
Il Titolo II è stato aggiunto dall'art. 2 del D.P.G.P. 28 dicembre 1999, n. 70.
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