(1) Le domande di contributo vanno presentate entro il 30 gennaio di ogni anno all'ufficio provinciale assistenza scolastica ed universitaria. Le domande presentate dopo il 30 gennaio possono essere esaminate nei limiti di cui all'articolo 3, comma 2.
(2) Alle domande di contributo di cui all'articolo 1, comma 1, devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) descrizione delle attività programmate, riferire distintamente alla sede principale e alle sedi periferiche;
- b) preventivo delle spese, riferite distintamente alla sede principale e alle sedi periferiche;
- c) piano di finanziamento, riferito distintamente alla sede principale e alle sedi periferiche;
- d) relazione delle attività svolte nell' anno precedente, nonché dell'utilizzo dei fondi ottenuti nell'anno precedente e riferita distintamente alla sede principale e alle sedi periferiche.
(3) Alle domande di contributo di cui all'articolo 1, comma 3, devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) programma delle attività;
- b) preventivo di spesa;
- c) piano di finanziamento;
- d) relazione delle attività svolte nell' anno precedente, nonché dell'utilizzo dei fondi ottenuti nell'anno precedente;
- e) una descrizione delle attività ai sensi dell' articolo 1, comma 4.
(4) Se il contributo richiesto si riferisce al primo anno di attività, o se l'organizzazione richiedente non abbia ottenuto negli anni precedenti contributi, si prescinde dalla documentazione di cui alla lettera d), dei commi 2 e 3.
(5) Le organizzazioni richiedenti sono tenute a presentare nel rispetto delle scadenze fissate ogni eventuale documentazione integrativa richiesta dall'amministrazione provinciale.