(1) Il coltivatore ha la responsabilità dell'idonea conservazione e del corretto impiego degli antiparassitari.
(2) La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento è esercitata dal personale autorizzato dalle leggi vigenti degli Assessorati provinciali alla Sanità, alla Tutela dell'Ambiente e all'Agricoltura e delle Unità Sanitarie Locali nonché delle altre amministrazioni autorizzate.
(3) L'inosservanza delle norme del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.