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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Supp. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 27 Disposizioni transitorie

(1) I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il termine previsto dalla normativa statale, a condizione che il “piano di adeguamento dei rifugi alpini alle disposizioni antincendio” corrisponda ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Provincia 1° ottobre 2015, n. 24, e sia stato presentato entro il 1° novembre 2015 alla già Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile, oggi Agenzia per la Protezione Civile, e previo deposito, entro il termine previsto dalla normativa statale, dei moduli A e B allegati al presente decreto presso il competente Comune. Ai fini dell’ottenimento della licenza d’uso provvisoria, insieme agli allegati A e B, deve essere presentato anche il modulo C allegato al presente decreto. 69)

(2)  Il gestore e un tecnico dallo stesso incaricato devono attestare il rispetto delle seguenti misure di prevenzione incendi, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche, nel numero previsto dalla normativa: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. 70)

(3)  A conclusione dei lavori di adeguamento deve essere effettuato il collaudo antincendio della struttura.  71) 

 

Allegato 72)

Modulo A73)

Modulo B74)

Modulo C75)

69)
L'art. 27, comma 1, dell'Allegato A, Titolo IV, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 30 novembre 2018, n. 34.
70)
L'art. 27, comma 2, dell'Allegato A, Vitolo IV, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1,  del D.P.P. 5 giugno 2023, n. 13.
71)
L'art. 27 dell'Allegato A, Titolo IV, è stato inserito dall'art. 4 del D.P.G.P. 14 dicembre 1998, n. 37 e successivamente sostituito dall'art. 2 del D.P.G.P. 25 maggio 1999, n. 26, dall'art. 2 del D.P.P. 21 febbraio 2002, n. 5, dall'art. 2 del D.P.P. 17 settembre 2004, n. 31, dall'art. 2 del D.P.P. 13 ottobre 2006, n. 55, dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 16 dicembre 2008, n. 73, dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 25 giugno 2009, n. 31, dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 14 ottobre 2009, n. 46, dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 22 febbraio 2011, n. 12, dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 11, dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 14 febbraio 2014, n. 4, dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 20 aprile 2015, n. 10, e dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 13 aprile 2018, n. 11.
72)
Questo allegato è così previsto dal D.P.P. 1 ottobre 2015, n. 24.
73)
Il modulo A è cosí previsto dal D.P.P. 13 aprile 2018, n. 11, e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 30 novembre 2018, n. 34.
74)
Il modulo B è così previsto dal D.P.P. 13 aprile 2018, n. 11, successivamente sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 30 novembre 2018, n. 34, e dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 5 giugno 2023, n. 13.
75)
Il modulo C è così previsto dal D.P.P. 13 aprile 2018, n. 11.
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