(1) I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il termine previsto dalla normativa statale, a condizione che il “piano di adeguamento dei rifugi alpini alle disposizioni antincendio” corrisponda ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Provincia 1° ottobre 2015, n. 24, e sia stato presentato entro il 1° novembre 2015 alla già Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile, oggi Agenzia per la Protezione Civile, e previo deposito, entro il termine previsto dalla normativa statale, dei moduli A e B allegati al presente decreto presso il competente Comune. Ai fini dell’ottenimento della licenza d’uso provvisoria, insieme agli allegati A e B, deve essere presentato anche il modulo C allegato al presente decreto. 69)
(2) Il gestore e un tecnico dallo stesso incaricato devono attestare il rispetto delle seguenti misure di prevenzione incendi, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche, nel numero previsto dalla normativa: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. 70)
(3) A conclusione dei lavori di adeguamento deve essere effettuato il collaudo antincendio della struttura. 71)
Allegato 72)
Modulo A73)
Modulo B74)
Modulo C75)