(1) Ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 7, comma tre, della legge, alla somministrazione al pubblico e alla vendita per asporto di salsicce al banco sono assimilabili unicamente la somministrazione e vendita, in chiostri fissi, di semplici piatti freddi o caldi di tipo fast food, esclusa ogni diversa attività di somministrazione e vendita avente a oggetto, in particolare, prodotti alimentari dolciari o ortofrutticoli e similari. La licenza predetta è incompatibile con la licenza per il commercio ambulante.
(2) Le licenze di cui al comma precedente, non autorizzano alla somministrazione di bevande superalcoliche, e consentono la somministrazione di bevande unicamente in congiunzione a quella di pasti.