(1) Per il rilascio delle licenze temporanee di cui all’articolo 9, comma 2, della legge non è richiesta una qualificazione professionale. Tali licenze sono rilasciate per gli esercizi e per le manifestazioni d’intrattenimento o di svago e simili con autorizzazione temporanea, quando la dimensione degli esercizi e il tipo di intrattenimento o svago offerto ne giustifichino la richiesta e l’attività di somministrazione possa essere ritenuta una valida integrazione dei servizi offerti. La somministrazione di pasti e bevande è effettuata esclusivamente nell’orario di apertura del locale o nel corso della manifestazione. 27)
(2) Le licenze predette determinano, in funzione dei luoghi e delle strutture, anche provvisorie, le prescrizioni eventualmente necessarie alla salvaguardia della incolumità e della salute pubblica, garantendo, in particolare, l'eliminazione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 24.