(1) Di massima la segnaletica delle piste da sci e degli itinerari sciistici devono consentire allo sciatore di individuare il tracciato della pista senza difficoltà anche in condizioni di cattiva visibilità. Ove situazioni particolari lo richiedano si dovrà provvedere alla delimitazione laterale delle piste. Ciò vale anche quando si è in presenza di strettoie, sbarramenti, diramazioni, oppure in situazioni di pericolo di caduta.
- a) Le piste vengono segnate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà come segue:
- 1) piste facili (segnate in blu): la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 25%, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate.
- 2) piste di media difficoltà (segnate in rosso): la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 40%, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate.
- 3) piste difficili (segnate in nero): la loro pendenza supera i valori massimi delle "piste rosse".
- b) Gli itinerari sciistici vengono segnati in arancione e non vengono suddivisi secondo gradi di difficoltà. Le piste di trasferimento (Skiwege) non devono superare di norma una pendenza del 10%, ad eccezione di brevi tratti.
(2) La segnaletica del grado di difficoltà all'inizio della pista nonché in prossimità di incroci e diramazioni deve avvenire con la segnaletica prevista dalla vigente normativa UNI. Nel restante tracciato possono essere usati anche altri segnali, dichiarati idonei dall'ufficio provinciale competente per le piste da sci.
(3) I segnali di obbligo, divieto, pericolo e informazione sono quelli previsti dalla vigente normativa UNI.
(4) La sostituzione di marcatura e segnaletica non conforme alle disposizioni del presente articolo deve avvenire entro la data del 31 dicembre 1982.
(5) L'ufficio provinciale competente per le piste da sci può inoltre disporre che nell'ambito delle stazioni di entrata e/o uscita degli impianti di risalita venga collocata in maniera ben visibile una tabella d'orientamento con l'indicazione delle piste servite dall'impianto, della loro denominazione e del grado di difficoltà. La tabella deve indicare inoltre se le piste sono aperte o chiuse nonché l'ora in cui viene effettuato l'ultimo controllo del servizio piste.
(6) Ove necessario l'ufficio provinciale competente per le piste da sci può disporre la collocazione di indicatori direzionali nonché la rimozione di segnaletica contraddittoria. 3)