Pubblicata nel Supplemento ordinario al B.U. 5 ottobre 1982, n. 46.
(1) Le aree destinate alla pratica dello sci vengono classificate come segue:
Piste da sci ed itinerari sciistici rispettivamente tratti degli stessi possono assumere in determinati casi le caratteristiche di una pista di trasferimento (Skiweg).
(2) In caso di pericolo valanghe incombente su piste da sci rispettivamente su itinerari sciistici la segnalazione di detto pericolo può avvenire anche solo mediante apposizione della segnaletica di chiusura di cui alla vigente normativa UNI. L'apposizione di detta segnaletica costituisce misura di protezione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge di cui sopra. 2)
L'art. 1 è stato sostituito con D.P.G.P. 10 ottobre 1984, n. 22.