Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta questi ne ravvisi l'esigenza o ne sia richiesto da altro Amministratore.
Il Consiglio è convocato, di norma, nella sede sociale o altrove, purché nella Provincia di Bolzano, salvo il caso di cui al comma seguente.
È ammessa la possibilità che le riunioni dei Consiglio di Amministrazione si tengano per tele-conferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questa condizione, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve anche trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
Il Consiglio è convocato previo avviso scritto, anche a mezzo telefax o posta elettronica, indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio, risultante dagli atti sociali, di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. Nei casi di urgenza, la convocazione sarà fatta anche con preavviso di sole 24 ore a mezzo di telegramma e, se possibile, anche di telefax o posta elettronica.