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a) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 aprile 2004, n. 1228
Fiera di Bolzano S.p.A. : modifica dello statuto societario
Formula inizialeLa Giunta provinciale
deliberaFormula iniziale1)di approvare lo statuto modificato della Società "Fiera di Bolzano S.p.A." che fa parte integrante della presente deliberazione; 2)di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. Formula inizialeStatuto sociale

TITOLO I
Denominazione - oggetto - sede - durata
Domicilio degli azionisti

Art. 1 (Denominazione)

È costituita una Società per Azioni sotto la denominazione " Fiera Bolzano S.p.A - Messe Bozen AG"

Art. 2 (Oggetto)

La Società ha per oggetto la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di un sistema fieristico - espositivo, congressuale e di servizi per promuovere la commercializzazione a livello locale, nazionale ed internazionale di beni e servizi.

In particolare:

  • a)  gestisce il quartiere fieristico - espositivo e congressuale di Bolzano nonché la struttura polifunzionale Palaonda, sia attraverso l' organizzazione diretta di manifestazioni fieristiche, sia attraverso la concessione di spazi e servizi a Società ed Enti che organizzano manifestazioni fieristico - espositive e congressuali. Può, inoltre, organizzare e realizzare manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero per realizzare una maggiore integrazione tra il sistema fieristico altoatesino ed altre manifestazioni; e/o indirettamente anche per conto di terzi;
  • b)  può realizzare o comunque gestire altre strutture con funzione fieristica, principalmente nel territorio della Provincia di Bolzano, può consentire inoltre l' utilizzo dell'area e dei servizi del quartiere fieristico per ogni opportunità coerente con gli scopi istituzionali e di interesse generale, quali concorsi, conventions, seminari, assemblee, manifestazioni sportive o altro;
  • c)  può coordinare su delega della Provincia Autonoma di Bolzano l' attività fieristica di altre strutture espositive dislocate sul territorio provinciale;
  • d)  a sostegno dell' anzidetta attività organizza e gestisce progetti di promozione e di pubblicità sui mercati nazionali ed esteri;
  • e)  gestisce ed organizza, anche tramite terzi e per conto di terzi, tutte le strutture accessorie e pertinenziali nonché altre strutture esterne e può fornire servizi collaterali anche a terzi.

Per raggiungere gli scopi sociali, la Società potrà effettuare operazioni di carattere mobiliare ed immobiliare, contrarre mutui ed assumere partecipazioni in Società di capitali italiane ed estere aventi scopi similari, nonché effettuare ogni altra iniziativa di carattere finanziario, ad esclusione dell'attività di raccolta pubblica del risparmio e di tutte le attività di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n° 385/93.

La società ha la facoltà di raccogliere, presso i propri soci e presso società o Enti controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari , anche rimborsabili ed infruttiferi per il conseguimento dell'oggetto sociale, non costituendo raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 3 (Sede)

La Società ha sede nel Comune di Bolzano all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111/ter disposizioni di attuazione del codice civile. Nei modi di legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali succursali agenzie ed uffici di rappresentanza.

Art. 4 (Durata)

La durata della Società è stabilita fino al 31.12.2080 (trentuno dicembre duemilaottanta) e potrà essere prorogata anche più volte con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria; la stessa Assemblea potrà deliberare lo scioglimento anticipato della società.

Art. 5 (Domicilio degli Azionisti)

Il domicilio degli Azionisti, per quanto attiene ai rapporti con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO II
Capitale sociale - azioni - obbligazioni
Finanziamenti e versamenti effettuati dagli azionisti

Art. 6 (Capitale Sociale)

Il Capitale Sociale è di euro 23.000.000,00 (ventitremilioni) ed è rappresentato da n. 23.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di 1 (uno) euro ciascuna"

La società può emettere anche azioni con diritti diversi.

Art. 7 (Caratteristiche delle Azioni)

Le azioni sono nominative. Esse possono essere stampate su certificati multipli.

Art. 8 (Indivisibilità delle Azioni)

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune le cui generalità devono essere comunicate per iscritto alla società mediante invio di lettera raccomandata sottoscritta da tutti i soci comproprietari delle azioni.

Art. 9 (Trasferimenti di Azioni)

L'Azionista che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni a soci od a terzi, deve darne comunicazione agli altri Azionisti ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o anche a mano con attestazione di ricevuta del destinatario, indicante il numero delle azioni offerte, le modalità del trasferimento, il corrispettivo convenuto, con l'indicazione dell'aspirante acquirente, nonché di ogni altro patto, condizioni e termine del negozio prospettato.

Ciascuno degli altri Azionisti ha diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita, alle medesime condizioni offerte all'aspirante acquirente.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato nei sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui sopra, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o anche a mano con attestazione di ricevuta del destinatario, indirizzata al Socio cedente, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Azionisti.

Il diritto di prelazione non può essere esercitato parzialmente.

In caso di esercizio plurimo, anche se non contestuale, del diritto di prelazione - comunque da esercitarsi nel termine sopra indicato - le azioni trasferende saranno ripartite tra gli Azionisti interessati in proporzione alla loro partecipazione azionaria.

Nel caso in cui nessun Azionista eserciti il diritto di prelazione, l'Azionista interessato alla cessione potrà cedere le azioni all'aspirante acquirente. La predetta cessione dovrà avere luogo entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, entro il quale ciascun Azionista potrà esercitare il proprio diritto di prelazione e dovrà essere effettuata alle identiche condizioni comunicate agli altri Azionisti. L'Azionista cedente dovrà quindi inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o anche a mano con attestazione di ricevuta del destinatario, copia del fissato bollato o altro documento attestante la data e le condizioni di cessione, entro e non oltre trenta giorni dal giorno della medesima cessione.

Il diritto di prelazione compete all'Azionista anche in ipotesi di permuta, conferimento, cessione a riporto, cessione di diritti di opzione su eventuali aumenti di capitale, costituzione di diritti reali di godimento sulle azioni.

I trasferimenti e le cessioni effettuati in violazione del diritto di prelazione di cui sopra non avranno effetto nei confronti della società e quindi non potranno essere annotate nel Libro degli Azionisti.

Non si considerano assoggettati alle disposizioni di cui ai precedenti commi i trasferimenti parziali o totali di azioni:

  • -  a Società controllante l' Azionista cedente o controllata dal medesimo ai sensi dell'articolo 2359 c.1 Cod. Civ., o a Società controllata da Società controllante l'Azionista cedente;
  • -  Mortis causa;
  • -  Al coniuge o ad ascendenti o discendenti in linea retta.

I titoli azionari dovranno riportare la seguente dicitura: " i trasferimenti di azioni, la cessione di diritti di opzione su eventuali aumenti di capitale, la costituzione di diritti reali di godimento e sulle azioni sono soggetti alla prelazione degli Azionisti a norma dell'articolo 9 dello Statuto ".

In caso di disaccordo tra cedente e soci esercitanti il diritto di prelazione relativamente all'ammontare del prezzo di cessione, il valore delle cedende azioni verrà determinato da un Collegio Arbitrale nominato ai sensi del successivo articolo 35. In caso di decisione sfavorevole al cedente, questi sarà libero di non procedere all'alienazione delle azioni predette.

Art. 10 (Obbligazioni)

La Società può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni a norma e con le modalità di legge, determinandone le forme e le condizioni di collocamento.

Art. 11 (Finanziamenti e versamenti effettuati dagli Azionisti)

I finanziamenti - in qualunque forma eseguiti ed anche non proporzionali alle azioni possedute - che gli Azionisti effettuassero alla Società saranno infruttiferi di interessi, salvo diversa pattuizione scritta.

La raccolta di fondi presso gli Azionisti con obbligo di rimborso deve essere effettuata nel pieno e tassativo rispetto della normativa vigente.

TITOLO III
Assemblea

Art. 12 (Generalità)

L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Azionisti.

Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli Azionisti, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Art. 13 (Modalità e tempi di convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede della Società o altrove purché in Provincia di Bolzano, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione o istanza di tanti Azionisti che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere inviato ad ogni socio almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo di lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale Sociale ed è intervenuta la maggioranza degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale. In tal caso, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presente.

Art. 14 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente. In caso di impedimento od assenza di entrambi i predetti Amministratori, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata, a maggioranza dei voti rappresentati dagli intervenuti. L'assemblea nomina un Segretario, anche non Socio, salvo il caso in cui l'Assemblea sia tenuta innanzi a Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea ogni decisione sui diritti di intervento e sulla regolarità delle deleghe.

Art. 15 (Intervento all'Assemblea)

Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione. Se i partecipanti all'assemblea non risultano iscritti nel libro soci, la società provvede senza indugio, dopo l'assemblea, alla loro iscrizione.

Art. 16 (Convocazione dell'assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, solamente nei casi di cui all'articolo 2364 comma secondo C.C., anche entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

Art. 17 (Materie di deliberazione dell'Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria delibera circa;

  • a)  l' approvazione del Bilancio d'Esercizio e l'assegnazione nei limiti di legge e di Statuto, dell'utile netto d'esercizio;
  • b)  la nomina del Presidente e del Vice-Presidente, nonché la nomina e la revoca degli Amministratori e dei Sindaci, la cui nomina non sia espressione del potere speciale degli Azionisti;
  • c)  la determinazione degli emolumenti degli Amministratori e dei Sindaci, salve le determinazioni che l' articolo 2389 Cod. Civile riserva al Consiglio di Amministrazione;
  • d)  la cessione dell' azienda o di rami di essa;
  • e)  gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

Art. 18 (Quorum e maggioranze nell'Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare, in prima convocazione, con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dagli azionisti presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale presente.

Art. 19 (Materie di deliberazione dell'Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera circa:

  • a)  l' aumento o la riduzione del capitale sociale;
  • b)  l' emissione di obbligazioni convertibili;
  • c)  il cambiamento dell' oggetto sociale, la fusione o scissione della Società, lo scioglimento della Società;
  • d)  le altre eventuali modifiche del presente Statuto e le altre materie ad essa riservate dalla legge.

Art. 20 (Maggioranze nell'Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di Azionisti che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale e delibera, sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

Art. 21 (Verbali)

Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da processo verbale e sottoscritto ai sensi di legge dal Presidente e dal Segretario ovvero dal Notaio.

TITOLO IV
Amministrazione

Art. 22 (Forma e composizione dell'Organo Amministrativo)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, anche non Soci a norma dell'articolo 2380 bis Cod. Civ..

Gli Amministratori sono rieleggibili e durano in carica tre esercizi e fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica si intenderà decaduto l'intero consiglio.

L'assemblea determina i compensi al Presidente, al Vice-Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dall'articolo 2389 Cod. Civ., nonché il rimborso di ogni onere e spesa sostenuti per l'esercizio della carica.

La durata e la composizione del primo Consiglio di Amministrazione sono determinate nell'atto costitutivo.

Art. 23 (Nomina del Consiglio di Amministrazione)

Quattro membri del consiglio di amministrazione sono nominati, uno per ogni ente, ai sensi dell'articolo 2449, I. comma C.C., dagli Enti pubblici Provincia Autonoma di Bolzano, Regione Trentino Alto Adige, Comune di Bolzano e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano. L'assemblea ordinaria, con le maggioranze previste dal precedente articolo 18, nomina i rimanenti membri del consiglio di amministrazione.

Art. 24 (Poteri)

Il Consiglio di Amministrazione ha pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, deliberando, al fine dell'attuazione e del raggiungimento degli scopi sociali, sugli oggetti che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati all'Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire ad uno o più dei suoi componenti delega per specifiche materie, sempre, però, nei limiti dell'articolo 2381 c.c.

L'Organo amministrativo può nominare il Direttore Generale e uno o più procuratori speciali per il compimento di singoli affari.

Art. 25 (Presidente e Segretario)

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio medesimo o in sua vece, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario deliberandone la durata ed il compenso dell'incarico, nonché le eventuali funzioni aggiuntive a quelle di:

  • a)  assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio;
  • b)  redigerne in forma analitica i verbali e sottoscriverli col Presidente;
  • c)  aggiornare i libri sociali;
  • d)  predisporre per la firma del Presidente copie ed estratti degli atti sociali, nonché le attestazioni richieste alla Società.

Art. 26 (Convocazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta questi ne ravvisi l'esigenza o ne sia richiesto da altro Amministratore.

Il Consiglio è convocato, di norma, nella sede sociale o altrove, purché nella Provincia di Bolzano, salvo il caso di cui al comma seguente.

È ammessa la possibilità che le riunioni dei Consiglio di Amministrazione si tengano per tele-conferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questa condizione, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve anche trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Consiglio è convocato previo avviso scritto, anche a mezzo telefax o posta elettronica, indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio, risultante dagli atti sociali, di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. Nei casi di urgenza, la convocazione sarà fatta anche con preavviso di sole 24 ore a mezzo di telegramma e, se possibile, anche di telefax o posta elettronica.

Art. 27 (Quorum e maggioranze)

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Art. 28 (Rappresentanza legale)

La rappresentanza legale della Società su qualunque oggetto e di fronte ad ogni autorità, anche giurisdizionale pubblica e privata, nonché di fronte ai terzi, in genere, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e nelle singole materie oggetto di delega agli Amministratori o Consiglieri Delegati.

TITOLO V
Il collegio sindacale

Art. 29 (Composizione, durata, nomine)

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Uno dei membri effettivi è nominato dall'azionista di maggioranza ente pubblico, ai sensi dell'articolo 2449, 1° c., Codice Civile, ed assume la carica di Presidente, il medesimo azionista nomina anche un sindaco supplente.Gli altri membri del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea a norma dell'articolo 18. I Sindaci durano in carica tre esercizi e fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e possono essere riconfermati.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409/bis del Codice Civile. Esso può riunirsi con le modalità di cui all'articolo 26 comma 3.

TITOLO VI
Bilanci e utili

Art. 30 (Esercizi sociali)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 31 (Assegnazione dell'utile netto)

L'utile netto di bilancio verrà così assegnato:

  • a)  il 5% al Fondo di Riserva Legale, sino a che questo abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
  • b)  una quota, pari al 55%, a riserva straordinaria;
  • c)  la restante parte secondo le deliberazioni dell' Assemblea.

Art. 32 (Pagamento dei dividendi)

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato alla scadenza presso le Casse della Società.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio, dal giorno di cui siano divenuti esigibili, andranno prescritti a favore della Società.

TITOLO VII
Disposizioni finali

Art. 33 (Cause di scioglimento)

La Società si scioglie nei casi previsti dall'articolo 2484, comma 1, Cod. Civile.

Art. 34 (Liquidazione)

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne fissa poteri e compensi.

Art. 35 (Clausola compromissoria)

Ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione, l'applicazione validità, efficacia e/o esecuzione del presente contratto, sarà demandata, a norma del Regolamento arbitrale della Camera arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, alla camera arbitrale stessa, e precisamente alla decisione inappellabile di un Collegio arbitrale, composto di tre Arbitri, quale previsto dal Regolamento della suddetta Camera arbitrale.

Per la designazione e la retribuzione del Collegio arbitrale le parti fanno espresso riferimento agli articoli 26 e seguenti del citato Regolamento arbitrale.

Art. 36 (Rinvio alle disposizioni di legge)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di leggi vigenti.

Art. 37 (Autenticità)

Ambedue i testi di statuto - tedesco ed italiano - sono autentici ed hanno la medesima validità.

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