(1) Salvo quanto previsto dal comma 2, si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per deliberare.
(2) Qualora il Consiglio si appresti a effettuare una votazione palese, ogni consigliere/consigliera può richiedere, dopo che il/la Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e prima dell’annuncio della votazione da parte dello stesso/della stessa, la verifica del numero legale.
(3) I/Le richiedenti la verifica del numero legale nonché i/le richiedenti la votazione per appello nominale ai sensi dell’articolo 75, comma 2, sono sempre considerati/considerate presenti ai fini della determinazione del numero legale. 90)
(4) Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i consiglieri/le consigliere presenti in aula che dichiarano di non partecipare alla votazione sono computati/computate ai soli effetti del numero legale. Della dichiarazione viene tenuta nota nel processo verbale. Sono parimenti computati/computate ai fini della determinazione del numero legale i consiglieri/le consigliere presenti in aula che non partecipano alla votazione senza averlo espressamente dichiarato. Ai fini dell’applicazione del presente comma, nelle votazioni per appello nominale e a scrutinio segreto si considerano presenti i consiglieri/le consigliere in aula al momento della loro seconda chiamata nominale.
(5) In Consiglio il numero legale è dato dalla presenza della maggioranza assoluta dei suoi/delle sue componenti. In caso di mancanza del numero legale, il/la Presidente sospende la seduta fino a un massimo di un’ora o la toglie. La mancanza del numero legale durante una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso alla ripresa della seduta.
(6) Qualora tolga la seduta per mancanza del numero legale, il/la Presidente, previa consultazione dei consiglieri/delle consigliere, stabilisce immediatamente la data della seduta successiva, da tenersi entro otto giorni, sempreché il Consiglio non sia già altrimenti convocato. Detto termine non opera qualora la data della nuova convocazione dovesse cadere nel periodo corrispondente alla pausa estiva dei lavori consiliari secondo il calendario delle sedute precedentemente programmato.