(1) Tutte le entrate sono versate direttamente all'Istituto di Credito che ai sensi del successivo articolo 18 gestisce il servizio di tesoreria del Consiglio provinciale mediante reversali di incasso numerate in ordine progressivo e firmate dal Presidente del consiglio, dal Segretario generale del consiglio e da un funzionario dell'Ufficio di ragioneria o dai rispettivi sostituti da nominarsi con decreto del Presidente del consiglio.
(2) L'Istituto tesoriere per ogni somma riscossa rilascierà quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sarà consegnata dal Consiglio.
(3) Per esigenze tecniche connesse con la meccanizzazione dei servizi di tesoreria potranno, di comune accordo tra Consiglio e Istituto tesoriere, essere concordate anche procedure diverse per il rilascio della quietanza di cui al comma precedente.