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a) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
Regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1

(1) Per l'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio provinciale dispone di un bilancio autonomo gestito secondo i principi della contabilità pubblica e secondo le norme del presente regolamento.

TITOLO II
Bilancio

Art. 2 (Esercizio finanziario)

(1) L'esercizio finanziario del Consiglio provinciale coincide con l'anno solare.

(2) Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

Art. 3 (Bilancio di previsione)

(1) Il bilancio di previsione predisposto sulla base degli elementi forniti dall'Ufficio di ragioneria del Consiglio e corredato da una relazione illustrativa è presentato dal Presidente del consiglio all'Ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento interno, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

(2) Il bilancio viene successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio provinciale secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del regolamento interno.

Art. 4

(1) Approvato il bilancio del Consiglio ai sensi dell'articolo 13 del regolamento interno, la Giunta provinciale provvede, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, ad accreditare presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria del Consiglio provinciale l'intero stanziamento del capitolo del bilancio della Provincia riguardante le spese del Consiglio provinciale.

Art. 5 (Equilibrio del Bilancio)

(1) Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di introitare nel corso del medesimo esercizio.

Art. 6 (Classificazione delle entrate e delle spese)

(1) Sia le entrate che le spese del bilancio sono così ripartite:

parte I:entrate - spese ordinarie

parte II:entrate - spese straordinarie

parte III: entrate - spese per partite di giro

(2) Nell'ambito della classificazione di cui sopra le entrate e le spese si suddividono in capitoli.

(3) Il capitolo costituisce l'unità elementare del bilancio.

Art. 7 (Variazioni)

(1) Le variazioni e gli storni di bilancio sono disposte con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

Art. 8 (Storni)

(1) Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonché tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.

Art. 9 (Fondo di riserva)

(1) Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per integrare gli stanziamenti di capitoli di bilancio rivelatisi insufficienti.

(2) I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

(3) L'elenco dei prelevamenti di cui al presente articolo è allegato al conto consuntivo.

TITOLO III
La gestione

Art. 10 (Disposizioni generali)

(1) Alla gestione dei fondi a disposizione del Consiglio provinciale provvede il Presidente del consiglio.

Art. 11 (Gestione delle entrate)

(1) Tutte le entrate sono versate direttamente all'Istituto di Credito che ai sensi del successivo articolo 18 gestisce il servizio di tesoreria del Consiglio provinciale mediante reversali di incasso numerate in ordine progressivo e firmate dal Presidente del consiglio, dal Segretario generale del consiglio e da un funzionario dell'Ufficio di ragioneria o dai rispettivi sostituti da nominarsi con decreto del Presidente del consiglio.

(2) L'Istituto tesoriere per ogni somma riscossa rilascierà quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sarà consegnata dal Consiglio.

(3) Per esigenze tecniche connesse con la meccanizzazione dei servizi di tesoreria potranno, di comune accordo tra Consiglio e Istituto tesoriere, essere concordate anche procedure diverse per il rilascio della quietanza di cui al comma precedente.

Art. 12 (Impegno e liquidazione della spesa)

(1) L'autorizzazione delle spese e l'assunzione dei relativi impegni entro i limiti degli stanziamenti sui singoli capitoli del bilancio sono disposti con atto del Presidente del Consiglio provinciale.

(2) Il Presidente del consiglio provvede altresì alle relative operazioni di liquidazione.

Art. 13 (Ordinazione della spesa)

(1) Il pagamento delle spese è ordinato mediante mandati di pagamento emessi a cura dell'Ufficio di ragioneria del Consiglio, numerati in ordine progressivo e tratti sull'Istituto incaricato del servizio di tesoreria.

(2) I mandati di pagamento sono firmati dal Presidente del consiglio, dal Segretario generale del consiglio e da un funzionario dell'Ufficio di ragioneria o dai rispettivi sostituti da nominarsi con decreto del Presidente del consiglio.

Art. 14 (Pagamento spese minute)

(1) Allo scopo di consentire un rapido pagamento delle spese minute di economato e di altre spese urgenti ed indilazionabili il Presidente del consiglio è autorizzato a concedere con proprio decreto al Segretario generale del consiglio un fondo di anticipazione di cassa con imputazione su apposito capitolo delle partite di giro, per l'importo commisurato all'entità delle spese da eseguire.

(2) Il fondo di anticipazione di cassa può essere reso disponibile in conto corrente bancario acceso presso uno sportello dell'Istituto di Credito incaricato del servizio di tesoreria. Gli interessi maturati su tale conto sono introitati nel bilancio del Consiglio. Detto fondo sarà reintegrato sulla base dei rendiconti che il Segretario generale del consiglio presenterà almeno ogni tre mesi ed in ogni caso al termine della sua gestione con l'emissione di mandati da imputare ai singoli capitoli della parte effettiva della spesa.

(3) Il fondo sarà estinto alla fine di ogni esercizio.

(4) Il Segretario generale del consiglio è personalmente responsabile della somma anticipatagli e dei pagamenti eseguiti utilizzando tale somma.

Art. 15 (Pagamenti indennità e assegni)

(1) Il pagamento delle indennità ed assegni spettanti al Presidente del consiglio ed ai consiglieri e delle altre spese fisse viene effettuato, sulla base dei ruoli, alle scadenze prestabilite.

(2) Nello stesso modo si provvede al pagamento delle competenze e degli assegni al personale.

Art. 16 (Residui)

(1) Le entrate accertate e non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono rispettivamente i residui attivi e passivi.

(2) La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza.

(3) Le nuove partite non incluse nei residui accertati vanno imputate ai corrispondenti capitoli della competenza.

TITOLO IV
Conto consuntivo

Art. 17 (Struttura e approvazione)

(1) I risultati finali della gestione del bilancio del Consiglio provinciale sono dimostrati nel conto consuntivo.

(2) Il conto consuntivo comprende il conto finanziario e quello del patrimonio.

(3) Il conto consuntivo, predisposto a cura dell'Ufficio di ragioneria del Consiglio e accompagnato da una relazione illustrativa, viene presentato dal Presidente del consiglio all'Ufficio di presidenza entro il 30 marzo dell'anno successivo al quale si riferisce.

(4) Successivamente viene sottoposto all'approvazione del Consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento interno.

TITOLO V
Servizio di tesoreria

Art. 18

(1) Il servizio di tesoreria del Consiglio provinciale viene affidato ad un Istituto di Credito sulla base di una convenzione da approvarsi dall'Ufficio di presidenza.

TITOLO VI
Gestione patrimoniale

Art. 19 (Inventari)

(1) I beni immobili e mobili acquistati dal Consiglio, nonché quelli in dotazione al Consiglio e iscritti negli inventari della Provincia, sono inventariati a cura dell'Ufficio di ragioneria del Consiglio in appositi registri, secondo le norme vigenti in materia.

(2) I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna, con apposito verbale, a funzionari responsabili.

TITOLO VII
Ufficio Ragioneria

Art. 20

(1) Per gli adempimenti contabili di cui al presente regolamento è costituito presso il Consiglio provinciale l'Ufficio di ragioneria del Consiglio.

(2) Il Presidente del consiglio provinciale, previo accordo con il Presidente della giunta provinciale, può valersi, per i servizi di contabilità e di ragioneria del Consiglio provinciale, di un funzionario della Provincia esperto in materia.

(3) Il funzionario preposto all'Ufficio di ragioneria del Consiglio risponde direttamente al Presidente del consiglio.

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