(1) A decorrere dal 1° luglio 2003 al personale della dirigenza sanitaria viene corrisposta un'indennità di risultato annuale nella misura massima del 22% del trattamento fondamentale e di posizione annuale in godimento, esclusa la 13a mensilità. All'inizio dell'anno l'azienda assegna alle singole strutture dirigenziali il rispettivo fondo per l'indennità di risultato sulla base degli obiettivi, programmi e progetti preventivamente concordati.
(2) La misura dell'indennità di risultato del singolo viene concordata all'inizio dell'anno di riferimento tra il personale della dirigenza sanitaria ed il preposto competente, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 19 nonché, in particolare:
- della quantità e complessità dei programmi, progetti e obiettivi concordati all'inizio dell'anno;
- della gestione di ulteriori particolari compiti se non già appositamente retribuiti
- del grado di miglioramento di standards di qualità e grado di soddisfazione dell'utenza;
- dell'esperienza professionale dimostrata nella gestione delle risorse umane ed organizzative a disposizione;
(3) Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 53, in caso di valutazione soddisfacente sul raggiungimento degli obiettivi concordati ai dirigenti sanitari che a giugno 2003 erano autorizzato a prestare un minimo di 3 ore di plusorario viene garantita un'indennità dell'8 % e ai dirigenti sanitari che alla stessa data erano autorizzati a prestare meno di 3 ore di plusorario viene garantita un'indennità del 4 % del trattamento di cui al comma 1. Per la valutazione dei responsabili di struttura semplice, direttori di struttura complessa, dipartimento e dei direttori sostituti si tiene conto anche dell'espletamento dei compiti dirigenziali.7)
[(4) Per il personale della dirigenza sanitaria che partecipa al progetto "Indicatori di produttività, - attivitá" e la loro raccolta in un manuale la percentuale concordata ai sensi del 2° comma viene aumentata di ulteriori due punti percentuali.]8)
(5) Al personale della dirigenza sanitaria viene corrisposto un acconto mensile del 70% della retribuzione di risultato concordata ed il relativo conguaglio viene effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo. Qualora al momento della verifica annuale il risultato non fosse raggiunto o fosse raggiunto soltanto in parte l'azienda provvederà a recuperare la parte non spettante.
(6) Il fondo dell'indennità viene calcolato e distribuito tra le Aziende sanitarie, tenendo conto dei seguenti criteri:
- per il personale, che nel mese di giugno 2003 ha prestato sei ore di plusorario, viene finanziata un'indennità di risultato nella misura del 16%;
- per il personale, che nel mese di giugno 2003 ha prestato cinque ore di plusorario, viene finanziata un'indennità di risultato nella misura del 15%;
- per il personale, che nel mese di giugno 2003 ha prestato quattro ore di plusorario, viene finanziata un'indennità di risultato nella misura del 14%;
- per il personale, che nel mese di giugno 2003 ha prestato tre ore di plusorario, viene finanziata un'indennità di risultato nella misura del 13%;
- per il personale, che nel mese di giugno 2003 ha prestato due ore di plusorario, viene finanziata un'indennità di risultato nella misura del 12%;
- per il personale, che nel mese di giugno 2003 ha prestato un'ora di plusorario, viene finanziata un'indennità di risultato nella misura dell'11%;
- per il personale, che nel mese di giugno 2003 non ha prestato alcuna ore di plusorario, viene finanziata un'indennità di risultato nella misura del 10%;
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 6 del contratto collettivo 17 gennaio 2005.
L'art. 36, comma 4, non viene più applicato ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a), del contratto collettivo 22 ottobre 2009.