(1) Le Intendenze scolastiche unitariamente, ovvero separatamente, forniscono informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica alle organizzazioni sindacali rappresentative sulle seguenti materie:
- a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici del personale docente;
- b) modalità organizzative per l' assunzione del personale con contratto a tempo determinato e indeterminato;
- c) documenti di previsione e di rendiconto del bilancio provinciale relativi alle spese per il personale docente;
- d) dati sugli organici e sull' utilizzazione del personale;
- e) andamento generale della mobilità del personale;
- f) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto.
(2) Gli incontri per l'informazione si svolgono con cadenza almeno annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo degli atti di gestione adottati e i relativi risultati, nonché i progetti riguardanti le materie elencate. La documentazione relativa viene fornita ai sindacati contestualmente alla convocazione. Le organizzazioni sindacali possono richiedere nelle materie sopraelencate informazioni riguardanti singole istituzioni scolastiche.
(3) Sono oggetto di specifico confronto con le organizzazioni sindacali le seguenti materie:
- a) riduzione in misura equa, in caso di soppressione o accorpamento di istituzioni scolastiche, del fondo complessivo destinato al conferimento di funzioni strumentali al piano dell' offerta formativa; 13)
- b) termini e modalità per la presentazione delle domande per la fruizione della riduzione dell' orario di insegnamento al 75% dell'orario di insegnamento a tempo pieno per il personale docente con rapporto a tempo indeterminato; 14)
- c) determinazione di termini e modalità per la presentazione delle domande relative alla fruizione, nell' arco di un quinquennio, di periodi di riposo della durata di un anno scolastico; 15)
- d) la determinazione di criteri per l' accreditamento di soggetti che offrono iniziative di formazione per il personale docente. 16)
(4) Su ciascuna delle materie oggetto di informazione nonché sulle linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione scolastica, le organizzazioni sindacali rappresentative, ricevuta l'informazione, possono chiedere che venga attivata una procedura di concertazione
(5) La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro sei giorni dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
(6) Sono disciplinate, previa intesa con le organizzazioni sindacali, le seguenti materie:
- a) la ripartizione del contingente di congedi straordinari e di aspettative tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle iscritte e degli iscritti; 17)
- b) modalità di fruizione dei permessi sindacali retribuiti da parte delle dirigenti sindacali e dei dirigenti sindacali. 18)
(7) E'istituita una conferenza tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali col compito di monitorare le relazioni sindacali a seguito dell'introduzione delle RSU che dovrà prestare particolare attenzione ai casi di mobbing, alle pari opportunità uomo-donna nonché alle eventuali situazioni controverse che impediscono la sottoscrizione dei contratti a livello di singola istituzione scolastica.