Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.
(1) Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità della Amministrazione provinciale, delle Intendenze scolastiche, delle singole istituzioni scolastiche e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse delle dipendenti e dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale, con l'esigenza di incrementare la qualità e l'efficienza del servizio scolastico provinciale. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
(2) Le relazioni sindacali, articolate secondo le forme di cui al comma 3, sono attivate sulla base di una convocazione che deve pervenire alla controparte con un tempo di preavviso non inferiore, di norma, a sei giorni. Nella convocazione sono indicate la forma della relazione e le materie che ne sono oggetto.
(3) Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti forme:
La partecipazione si svolge al livello istituzionale competente per materia e può prevedere l'istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive.