(1) Il personale infermieristico, operatore tecnico addetto all'assistenza, operatore tecnico addetto all'assistenza psichiatrica, operatore socio sanitario e assistente sociale, operante nei servizi sotto elencati con assistenza diretta a pazienti in gravi condizioni psicofisiche: reparto psichiatria e servizio psichiatrico dell'area territoriale, servizio per le dipendenze, reparto e day hospital infettivi, centro di rianimazione con posti letto, del reparto di anestesia e rianimazione compresa la terapia intensiva neonatale, ha diritto al graduale aumento del congedo ordinario per non più di un giorno per ogni anno d'effettivo servizio nelle predette strutture, a partire dal terzo.
(2) Per il personale che presta servizio nelle strutture, le quali fino all'entrata in vigore del contratto collettivo in data 11.09.2001 erano state considerate a livello aziendale per la concessione del congedo straordinario per la rigenerazione psicofisica, trova applicazione la disciplina dell'aumento graduale del congedo ordinario di cui al comma 1, se le medesime strutture vengono nuovamente considerate a livello aziendale per l'aumento graduale del congedo ordinario.
(3) Vengono fatti salvi i diritti maturati ai sensi della disciplina di cui alla circolare dell'Assessore alla Sanità del 13 novembre 2003. Il personale che, ai sensi della citata circolare, all'entrata in vigore del presente contratto collettivo ha maturato più di 10 giorni di congedo ordinario aggiuntivo, prosegue con l'eventuale cumulo di 10 giorni annui. Per tale personale trova applicazione il comma 6 del presente articolo.
(4) Con contratto aziendale sono individuati altri servizi nonché il personale assegnato svolgente mansioni particolarmente logoranti.
(5) Il beneficio di cui al comma 1 è progressivamente cumulabile fino ad un massimo di 10 giorni per anno e può essere fruito nel corso del periodo di servizio o alla fine dello stesso, in unica soluzione.
(6) In caso di interruzione del rapporto di lavoro o aspettativa non retribuita per almeno un anno di cui agli articoli 24 e 28 del CCI del 1° agosto 2002 comincia a decorrere un nuovo periodo di calcolo ai fini del cumulo di cui al comma 4, senza tener conto del periodo pregresso.
Durante il periodo di assenza a qualsiasi titolo per almeno un anno, escluse quelle sopraccitate, viene interrotta la maturazione dei giorni di congedo ordinario aggiuntivo e al rientro in servizio, il calcolo del cumulo riprende con i giorni maturati prima dell'assenza.
(7) Sia in caso di mobilità interna verso una struttura nella quale non è previsto il diritto al recupero psicofisico che in caso di mobilità tra Aziende il personale deve fruire il congedo ordinario aggiuntivo maturato prima del cambiamento. In casi eccezionali, per cause non imputabili al personale, qualora non sia possibile fruire del congedo ordinario aggiuntivo prima del cambiamento, il diritto maturato viene fruito nella struttura di destinazione.
(8) Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale la disciplina del presente articolo trova applicazione in proporzione all'orario di lavoro settimanale prestato.