(1) Al fine di garantire il diritto allo studio al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, con un rapporto di servizio di durata non inferiore a dodici mesi, sono concessi dei permessi retribuiti di studio. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale inferiore al 75% è escluso dalla concessione dei permessi.
(2) Il permesso retribuito per motivi di studio per ogni anno scolastico rispettivamente accademico non può superare i seguenti limiti:
- a) limite aziendale:
Nell'arco dell'anno solare può fruire dei permessi di cui al comma 1 fino al 3% del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio all'inizio dell'anno, con eventuale arrotondamento all'unità superiore.
Per la Scuola superiore di sanità "Claudiana" possono usufruire nell'arco dell'anno dei permessi di cui al comma 1 contemporaneamente due dipendenti al massimo. - b) limite individuale:
150 ore d'effettiva assenza dal servizio per il personale a tempo pieno ed un numero d'ore in rapporto all'orario settimanale per il personale a tempo parziale.
(3) Nella concessione dei permessi retribuiti per un massimo di 5 anni è data la precedenza al personale di ruolo per la frequenza dei corsi nel rispetto del seguente ordine:
- a) corsi di studio della scuola media inferiore o superiore;
- b) corsi di formazione, organizzati dalla provincia o per delega da istituti o aziende, al termine dei quali viene rilasciato un diploma di qualificazione professionale richiesto per l' accesso all'impiego nelle aziende sanitarie;
- c) corsi di specializzazione nello specifico settore professionale;
- d) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari;
- e) per la predisposizione della tesi di laurea non è concesso più di un anno accademico
- f) corsi di formazione post-universitaria.
(4) Al personale laureato rispettivamente diplomato non viene concesso il permesso per il conseguimento di altra laurea rispettivamente altro diploma di maturità.
(5) A livello aziendale, su proposta del comitato per l'aggiornamento professionale, previo confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative, vengono predisposti criteri di distribuzione dei permessi retribuiti per motivi di studio, garantendo un'equa distribuzione fra le varie figure professionali e permettendo anche la determinazione di priorità per motivi oggettivi e per un periodo di tempo limitato.
(6) La concessione dei permessi retribuiti per motivi di studio è subordinata alle esigenze di servizio. Il dipendente è obbligato a concordare il piano di utilizzazione dei permessi retribuiti con il diretto superiore.
(7) Il dipendente è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine all'iscrizione ed alla frequenza dell'università, delle scuole, dei corsi e degli esami sostenuti nonché in ordine alla presentazione della tesi di laurea. Il certificato d'iscrizione deve essere presentato comunque alla fruizione del primo permesso retribuito. In caso di mancata presentazione dell'ulteriore certificazione entro l'anno accademico risp. scolastico di riferimento e comunque entro la fine dell'anno solare, i permessi fruiti vengono considerati come aspettativa non retribuita, mentre in assenza di giustificati motivi i relativi permessi equivalgono ad un'assenza ingiustificata.
(8) Al personale, al quale viene concesso il permesso retribuito, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze, vengono concessi turni di lavoro che agevolino la frequenza dell'università, della scuola, dei corsi e la preparazione agli esami.
(9) Nel caso in cui non si presenti all'esame il personale deve provvedere al recupero delle ore concesse.
(10) Qualora i corsi frequentati abbiano una durata inferiore all'anno scolastico, i permessi di studio possono essere concessi in proporzione.